Sez. 4, Sentenza n. 4497 del 15/10/1999 Ud. (dep. 13/04/2000) Rv. 216462 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Spese per il giudizio di impugnazione - Soccombenza dell'imputato - Valutazione - Criteri - Indicazione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado.(Fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello la quale, dichiarando la responsabilità penale dell'imputato e condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, lo aveva pure condannato a rifondere a quest'ultima le spese sostenute per tutti i gradi e fasi del giudizio, nonostante che in un grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione fossero state riconosciute fondate le doglianze dell'imputato stesso, che aveva ottenuto l'annullamento con rinvio della sentenza in quella sede impugnata.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)