Sez. 6, Sentenza n. 33590 del 15/06/2012 Ud. (dep. 03/09/2012) Rv. 253200 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di condannati per reati di criminalità organizzata - Errore sull'obbligo di comunicazione - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE
L'ignoranza circa l'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, atteso che l'art. 30 l. n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, ancorché la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge.
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)