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Sez. 6, Sentenza n. 6744 del 07/11/2013 Ud. (dep. 12/02/2014) Rv. 258991 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di condannati per reati di criminalità organizzata - Errore sull'obbligo di comunicazione - Rilevanza - Limiti - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258991-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

L'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile).

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47 com. 3, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)