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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3430 del 03/02/2023 (Rv. 666847 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Uva da tavola destinata alla trasformazione in mosto per succhi – Qualificazione come prodotto ortofrutticolo – Esclusione – Applicazione delle disposizioni in tema di mercato vitivinicolo - Conseguenze in tema di disciplina sanzionatoria.
Stato
decisa il 2023-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666847-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Il trasporto di uva da tavola, non destinata alla commercializzazione diretta come prodotto fresco ortofrutticolo, ma alla trasformazione in mosto per succhi d'uva, soggiace alle disposizioni unionali e nazionali in tema di mercato vitivinicolo; conseguentemente, detto trasporto deve essere munito dei necessari documenti di accompagnamento, in difetto integrando una condotta sanzionabile ex art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 260 del 2000, "ratione temporis" applicabile.

Decreto Legisl. 10/08/2000 num. 260 art. 1 com. 10, Legge 21/12/1999 num. 526 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1493, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/12/1994 num. 768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)