Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 08/05/2003 (Rv. 562734 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Settore vitivinicolo - Regolamento CEE n. 986 del 1989 - Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli - Obbligo di trasmissione di copia all'autorità competente - Modificazione del precetto contenuto nell'abrogato Reg. CEE n. 1153 del 1975 - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Sanzioni stabilite dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. n. 370 del 1987 - Applicabilità - Violazione del principio di legalità - Esclusione.
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In tema di sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunitari, l'art. 12 del Regolamento CEE n. 986 del 1989, nello stabilire che copia del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli deve essere trasmessa all'autorità competente entro il primo giorno successivo a quello della partenza, in nulla ha sostanzialmente immutato il precedente regime di controllo dettato dall'abrogato Regolamento CEE n. 1153 del 1975, con la conseguenza che la violazione del suddetto obbligo è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 4, comma ottavo, del D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460), la cui applicazione non viola il principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che, nella specie, il precetto non è mutato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4 com. 8, Legge 04/11/1987 num. 460, Regolam. Commissione CEE 10/04/1989 num. 986 art. 12, Regolam. Commissione CEE 30/04/1975 num. 1153, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)