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Sez. L, Sentenza n. 2166 del 21/02/1992 (Rv. 475871 - 01)

Stampa - Giornalista - Rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) - Contratto collettivo per i giornalisti - Applicabilità - Condizioni - Attività limitata ad una collaborazione redazionale per le pubblicazioni di notizie senza elaborazione o coordinamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475871-01

Stampa - Giornalista - Rapporto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) - Contratto collettivo per i giornalisti - Applicabilità - Condizioni - Attività limitata ad una collaborazione redazionale per le pubblicazioni di notizie senza elaborazione o coordinamento - Esclusione.

La natura giornalistica delle prestazioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro per i giornalisti, solo in relazione ad un'attività caratterizzata dalla creatività di chi, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, commento ed elaborazione delle notizie; tali presupposti non sono ravvisabili nell'ipotesi di attività limitata ad una collaborazione redazionale per la pubblicazione di notizie (nella specie, sulle gare ippiche) senza alcuna elaborazione o coordinamento.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)