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Sez. L, Sentenza n. 889 del 01/02/1996 (Rv. 495663 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Attività giornalistica - Nozione - Requisiti - Redattore grafico - Natura giornalistica dell'attività - Sussistenza - Presupposti.
Stato
decisa il 1996-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495663-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Deve qualificarsi come attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione - l'attività svolta dal redattore grafico il quale, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale, esprime, con la collocazione del singolo pezzo giornalistico, come pure mediante la scelta dei caratteri tipografici col quale lo stesso viene riportato sulla pagina, una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)