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Sez. L, Sentenza n. 12 del 07/01/1988 (Rv. 456681 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE UNA DISCRIMINAZIONE RETRIBUTIVA, IN RAGIONE DELL'ETÀ, TRA LAVORATORI MAGGIORENNI CON PARI MANSIONI E QUALIFICA - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A CLAUSOLA DISCRIMINANTE IL PERSONALE AVENTE MENO DI VENTI ANNI DI ETÀ, MA PIÙ DI DICIOTTO, AI SENSI DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 26 MAGGIO 1976 PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.*
Stato
decisa il 1988-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456681-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE UNA DISCRIMINAZIONE RETRIBUTIVA, IN RAGIONE DELL'ETÀ, TRA LAVORATORI MAGGIORENNI CON PARI MANSIONI E QUALIFICA - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A CLAUSOLA DISCRIMINANTE IL PERSONALE AVENTE MENO DI VENTI ANNI DI ETÀ, MA PIÙ DI DICIOTTO, AI SENSI DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 26 MAGGIO 1976 PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.*

È nulla la clausola contrattuale che, a parità di mansioni e di qualifica, preveda una discriminazione retributiva, in ragione della età, tra lavoratori maggiorenni in quanto contrastante con il combinato disposto degli artt. 3, 35 e 36 cost. Che, nel rispetto del principio di uguaglianza, sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione che sia proporzionata, non già all'età, bensì alla quantità e qualità del lavoro compiuto. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto illegittima la riduzione salariale prevista per il personale avente meno di venti anni di età, ma più di diciotto, dal contratto collettivo provinciale del lavoro del 26 maggio 1976 per il personale degli uffici professionali della provincia di Bergamo). (V 2788/86, mass n 445830; (V 2/84, mass n 432246).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)