Sez. L, Sentenza n. 5173 del 09/10/1982 (Rv. 423040 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - IN FORZA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO CARATTERIZZATO DA NORMALITÀ, CONTINUITÀ ED ADEGUATEZZA RETRIBUTIVA - INCIDENZA NEGATIVA SULLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - IN FORZA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO CARATTERIZZATO DA NORMALITÀ, CONTINUITÀ ED ADEGUATEZZA RETRIBUTIVA - INCIDENZA NEGATIVA SULLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il rapporto di lavoro dell'invalido assunto obbligatoriamente - pur presupponendo una ridotta, ma effettiva, capacità lavorativa, nonché la correlazione a congegni idonei ad impedire l'usurabilità della prestazione di lavoro, come pure a strumenti risolutivi di esso in caso di modificazioni di tale capacità - è caratterizzato dalle note di normalità, continuità ed adeguatezza retributiva, proprie di ogni rapporto di lavoro subordinato. Conseguentemente, tale rapporto può incidere in senso negativo sulla pensione di Invalidità goduta dall'assunto in quota obbligatoria, comportandone la revoca, non in forza di una comparazione con la capacità di guadagno connessa con l'attività lavorativa precedente alla Invalidità, ovvero con la utilizzabilità dell'invalido in regime di libero mercato, bensì soltanto in quanto sia indice di un incremento della capacità di guadagno dell'invalido rispetto alla misura esistente al momento della concessione della pensione. (Conf 2872/80, mass n 406618).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)