Sez. L, Sentenza n. 2872 del 29/04/1980 (Rv. 406618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA DELL'INVALIDO - REVOCABILITA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA DELL'INVALIDO - REVOCABILITA DELLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Il rapporto di lavoro dell'invalido assunto in quota obbligatoria - pur presupponendo una ridotta, ma effettiva, capacita lavorativa, nonche la correlazione a congegni idonei ad impedire l'usurabilita della prestazione di lavoro, come pure a strumenti risolutivi di esso in caso di modificazioni di tale capacita - e caratterizzato dalle note di normalita, continuita ed adeguatezza retributiva, proprie di ogni rapporto di lavoro subordinato. Conseguentemente, tale rapporto puo incidere in senso negativo sulla pensione di invalidita goduta dall'assunto in quota obbligatoria, comportandone la revoca, non in forza di una comparazione con la capacita di guadagno connessa all'attivita lavorativa precedente all'invalidita, ovvero con la utilizzabilita dell'invalido in regime di libero mercato, bensi soltanto in quanto sia indice di un incremento della capacita di guadagno dell'invalido rispetto alla misura esistente al momento della concessione della pensione, oppure riveli - in Mancanza di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche - un errato apprezzamento viziante il provvedimento di concessione della pensione.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)