Sez. 2, Sentenza n. 12741 del 23/12/1993 (Rv. 484833 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Per mancata restituzione del fascicolo dell'appellante | Inapplicabilità - Decisione del gravame in base agli atti contenuti nel fascicolo dell'appellato od in quello d'ufficio.
Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - Per mancata restituzione del fascicolo dell'appellante
Qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto dall'art. 169 cod. proc. civ. e 11 disp. att. cod. proc. civ. resta esclusa l'applicabilità della sanzione della improcedibilità dell'appello, prevista dall'art. 348 cod. proc. civ. per il diverso caso della mancata presentazione del fascicolo medesimo, e il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione fra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellato ed in quello in ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)