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Sez. 3, Sentenza n. 6299 del 05/06/1995 (Rv. 492677 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Art. 348 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Decisione del gravame in base agli atti contenuti nel fascicolo dell'appellato o in quello d'ufficio.
Stato
decisa il 1995-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492677-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

Qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito nel termine prescritto dall'art. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. att. stesso codice, resta esclusa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità dell'appello prevista dall'art. 348 per il diverso caso della mancata presentazione del fascicolo medesimo ed il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione fra i quali sono da includere quelli contenuti nel fascicolo dell'appellato ed in quello d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)