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Sez. U, Ordinanza n. 5765 del 12/04/2012 (Rv. 622204 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Legge n. 218 del 1995 - Convenuto non domiciliato o residente in Italia - Art. 3, comma 2 - Materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles - Criteri ivi indicati per determinare l'ambito della giurisdizione - Operatività nei confronti di convenuto non domiciliato in uno Stato firmatario della Convenzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622204-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Alla stregua dell'art. 3, comma 2, della legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato 31 maggio 1995, n. 218, per le materie non escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, anche nei confronti di soggetto convenuto non domiciliato né residente in Italia e non appartenente ad uno Stato contraente occorre, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana, applicare i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione, giacché il rinvio ai detti criteri è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della medesima.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/03/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)