Sez. U, Ordinanza n. 22239 del 21/10/2009 (Rv. 609691 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Legge n. 218 del 1995 - Convenuto non domiciliato o residente in Italia - Materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles - Criteri ivi indicati per determinare l'ambito della giurisdizione - Operatività nei confronti di convenuto non domiciliato in uno Stato firmatario della Convenzione - Sussistenza - Materie escluse dal detto campo di applicazione - Criteri operanti - Individuazione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La legge dello Stato "sulla competenza" alla quale rinvia l'art. 4 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804) nel prevedere che, se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è di norma disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, va individuata, per quanto riguarda l'Italia, nella legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato 31 maggio 1995, n. 218, il cui art. 3, dopo aver enunciato, al comma primo, il criterio di collegamento costituito dal domicilio o dalla residenza del convenuto, detta, al comma secondo, due distinte disposizioni di rinvio ad altre norme regolatrici della competenza, distinguendo a seconda che si verta in materie comprese o escluse dal campo di applicazione della citata Convenzione di Bruxelles: per le prime vigono anche le speciali regole di competenza giurisdizionale della Convenzione, "anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente" (come recita l'art. 3, comma secondo, della legge n. 218 del 1995); per le seconde la giurisdizione sussiste anche in base alle regole di competenza per territorio dettate dal codice di rito italiano negli artt. da 18 a 27. Ne consegue che, ove non venga in considerazione una delle materie (stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni; fallimenti, concordati ed altre procedure affini; sicurezza sociale; arbitrato) escluse dal campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, ai fini di determinare l'ambito della giurisdizione italiana rispetto al convenuto non domiciliato nè residente in Italia occorre applicare i criteri stabiliti dalla sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione anche quando il convenuto stesso sia domiciliato in uno Stato non contraente della Convenzione, giacché il rinvio ai detti criteri è destinato ad operare oltre la sfera dell'efficacia personale della Convenzione.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804 art. 3, Legge 31/03/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)