Sez. 2 - , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv. 654227 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria - Nullità - Sanabilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 30/12/1995 num. 534 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)