Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 05/05/1999 (Rv. 526019 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Legittimazione passiva all'opposizione - Spettanza esclusiva al creditore beneficiario del decreto ingiuntivo - Citazione in opposizione diretta e notificata ad un terzo invece che al creditore - Nullità della citazione - Sussistenza - Costituzione del creditore nel giudizio di opposizione - Effetti nei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995 - Sanatoria "ex tunc" - Conseguente tempestività dell'opposizione - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Legittimato passivo alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione e, pertanto, nell'ipotesi in cui la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta e venga notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina, con riferimento al requisito di cui al n. 2 dell'art. 163 cod. proc. civ. ed al primo inciso del primo comma dell'art. 645 cod. proc. civ. (che indica il ricorrente per decreto ingiuntivo come destinatario della citazione), una nullità della citazione, la quale, tuttavia, può essere sanata dalla costituzione in giudizio del soggetto legittimato, cioè del ricorrente per ingiunzione. Tale sanatoria opera con efficacia "ex tunc" nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali trova applicazione la norma dell'art. 164 terzo comma cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991 n. 353, con la conseguenza che in tale caso infondatamente si deduce da parte del ricorrente che si sia costituito la tardività dell'opposizione, nel presupposto della consumazione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione, assumendosi che la costituzione sarebbe avvenuta al solo fine di eccepire la nullità (principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso, nel quale, emesso il decreto ingiuntivo a favore di soggetto asseritosi titolare di una ditta individuale, l'opposizione era stata proposta e notificata nei riguardi di una S.a.s. della quale quel soggetto veniva indicato come "titolare" e si era, poi, costituito nel giudizio di opposizione quello stesso soggetto come titolare della ditta individuale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 92 CORTE COST., Legge 06/12/1998 num. 251, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)