Sez. 2, Sentenza n. 2254 del 23/06/1969 (Rv. 341623 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - ECCEZIONALITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO - ECCEZIONALITA.*
Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale, in quando si concreta in una deroga al principio sancito dall'art. 161 cod.proc.civ., in virtu del quale i motivi di nullita del giudizio di primo grado si convertono in motivi di impugnazione e restano senz'altro assorbiti nell'appello, la cui decisione e rimessa al giudice di secondo grado. (V. 1931-66, massima n. 323750 972-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)