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Sez. U, Sentenza n. 3368 del 14/11/1972 (Rv. 361206 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - TASSATIVITA.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361206-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT 353 E 354 COD PROC CIV - TASSATIVITA.*

Il giudizio d'appello ha, normalmente, carattere composito, con prevalenza dell'aspetto rescissorio su quello rescindente (secondo il principio dell'assorbimento dei motivi di nullita in motivi di gravame); cosicche soltanto nei casi tassativamente stabiliti dagli artt 353 e 354 cod proc civ il giudice di appello - in deroga al suddetto principio generale - non puo pronunciarsi nel merito, ma, con una sentenza di carattere semplicemente rescindente (di annullamento), deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice, in osservanza dell'altro fondamentale principio del doppio grado di giurisdizione. Da cio deriva che il rinvio della causa al primo giudice ha carattere eccezionale e non puo essere disposto fuori dei casi espressamente indicati nei citati articoli 353 e 354 cod proc civ. (Conf 2254'69 mass nn 341623 e 341624; 380'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)