Sez. 6, Sentenza n. 10559 del 12/07/1984 Ud. (dep. 24/11/1984) Rv. 166838 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - MUTAMENTO DI DIFENSORE O DI DOMICILIO - SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - NUOVA NOTIFICA - NON NECESSITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - MUTAMENTO DI DIFENSORE O DI DOMICILIO - SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - NUOVA NOTIFICA - NON NECESSITÀ.*
Il mutamento del difensore, così come quello del domicilio eletto, da parte dell'imputato, dopo che a costui sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio ed al difensore ne sia stato dato l'avviso, non impone all'ufficio giudiziario l'Onere di nuove notificazioni in quanto l'Obbligo di portare tempestivamente a conoscenza dell'imputato e del difensore l'ora ed il giorno fissati per il dibattimento è compiutamente soddisfatto quando le relative notifiche siano avvenute regolarmente a chi in quel momento risulti averne diritto. (V mass n 145736; (V mass n 138860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)