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Sez. 4, Sentenza n. 5556 del 04/03/1985 Ud. (dep. 05/06/1985) Rv. 169603 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL'AVVISO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169603-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE DI FIDUCIA SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL'AVVISO - IRRILEVANZA.*

Gli avvisi e le comunicazioni devono essere dati al difensore, che riveste tale qualità nel momento processuale nel quale vengono disposti ed eseguiti. La sostituzione del difensore da parte dell'imputato, dopo che a lui sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio e dopo che al difensore sia stato dato l'avviso della data fissata per il dibattimento, non impone all'ufficio l'Onere di nuove notificazioni, perché da quel momento la parte è a conoscenza della data suddetta e, nel caso che nomini un nuovo difensore, spetta ad essa informarlo. (Conf mass n 166838; (Conf mass n 150430; (Conf mass n 146672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)