Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 05/12/1974 (Rv. 372603 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - TABELLE - OBBLIGATORIETA PER LE PARTI - PATTUIZIONI DIFFORMI - AZIONE GIUDIZIALE PER L'OSSERVANZA DELLE TABELLE - NECESSITA - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO - EFFETTI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE - TABELLE - OBBLIGATORIETA PER LE PARTI - PATTUIZIONI DIFFORMI - AZIONE GIUDIZIALE PER L'OSSERVANZA DELLE TABELLE - NECESSITA - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE PATTUITO - EFFETTI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE.*
Le tabelle predisposte dalle commissioni tecniche provinciali in materia di contratti agrari sono vincolanti per il giudice dell'equo canone, ma non vincolano direttamente le parti, le quali, in presenza di pattuizioni che a quelle non siano conformi, possono soltanto rivolgersi al giudice per ottenere che il canone sia ricondotto, a vantaggio dell'una o dell'altra parte, entro i limiti tabellari; le parti stesse, finche non si avvalgano di tale strumento, restano obbligate secondo i patti ed esposte alle conseguenze della eventuale inadempienza all' Obbligo di pagare il canone convenuto, conseguenze che possono giungere fino all'esclusione della proroga. (Conf 2338'71, mass n 353217).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)