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Sez. 1, Sentenza n. 9391 del 10/11/1994 (Rv. 488510 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Autorità amministrativa emittente il provvedimento sanzionatorio - Partecipazione personale al giudizio od a mezzo di funzionario appositamente delegato - Diritti di procuratore ed onorari di avvocato - Pagamento - Opponente soccombente - Condanna - Illegittimità.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488510-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

Quando, nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, sta in giudizio personalmente ovvero avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, l'opponente (che sia soccombente) non può essere condannato al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)