Sez. 1, Sentenza n. 1445 del 14/02/1994 (Rv. 485311 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione | Autorità amministrativa emittente il provvedimento sanzionatorio - Partecipazione al giudizio personalmente o avvalendosi di funzionario delegato - Condanna dell'opponente al pagamento in suo favore dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Pretesa - Illegittimità - Spese ripetibili.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Decisione
In tema di giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla refusione delle spese, diverse da quelle generali che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)