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Sez. 1, Sentenza n. 5404 del 19/08/1983 (Rv. 430322 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORE IN CONFLITTO D'INTERESSI CON LA SOCIETÀ - IMPUGNAZIONE EX ART. 2391 COD. CIV. - RIFERIMENTO AL REALE SCOPO DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430322-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORE IN CONFLITTO D'INTERESSI CON LA SOCIETÀ - IMPUGNAZIONE EX ART. 2391 COD. CIV. - RIFERIMENTO AL REALE SCOPO DELLA DELIBERAZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2391 cod. civ., il quale consente agli amministratori assenti o dissenzienti o ai sindaci di una società per azioni di impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione prese con il voto determinante di un amministratore che, avendo nell'operazione oggetto della deliberazione un interesse in conflitto con la società, aveva, invece, l'Obbligo di astenersi, deve aversi riguardo, anche per individuare il carattere "operativo" e non meramente "neutro" della deliberazione, al reale scopo di questa, quale accertato dal giudice del merito con giudizio che si sottrae al Sindacato di legittimità se congruamente e correttamente motivato, indipendentemente dalla Forma e dallo oggetto immediato della deliberazione medesima. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che correttamente la Corte d'appello aveva statuito che fosse soggetta alla applicazione dell'art. 2391 cod. civ., escludendone il carattere "neutro", una deliberazione del consiglio di amministrazione di una società per azioni che aveva disposto la revoca del consigliere delegato e la sua sostituzione con altro amministratore, avendo accertato che tale deliberazione non aveva avuto ad oggetto il semplice trasferimento delle funzioni delegate da un consigliere di amministrazione all'altro, ma aveva costituito lo strumento per attuare una modificazione dell'attività operativa della società, impedendone la espansione commerciale in altra regione, cui il nuovo consigliere delegato, senza il cui voto la deliberazione non avrebbe ottenuto la necessaria maggioranza, era controinteressato quale amministratore ed azionista di altra società che operava in detta regione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)