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Sez. 2 - , Sentenza n. 33047 del 20/12/2018 (Rv. 652048 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITÀ - IN GENERE | - CONSOB - Collegio sindacale - Violazione dei doveri di cui all'art. 149 TUF - Amministratore in conflitto di interessi - Interpretazione dell'art. 2391 c.c. - Portata applicativa generale che prescinde dall'effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere assunte dal consiglio di amministrazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652048-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - BANCA D'ITALIA - ATTIVITÀ - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, viola i doveri di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) e b), TUF, il collegio sindacale che ometta di segnalare alla CONSOB il conflitto di interessi dell'amministratore ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c., in quanto le prescrizioni contenute in quest'ultima norma hanno portata applicativa generale e prescindono dall'effettiva incidenza del conflitto di interessi sulle delibere assunte dal consiglio di amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente che aveva invece sostenuto l'inconfigurabilità della contestata condotta omissiva, sul presupposto che la disposizione citata si riferisse ai soli casi di conflitto di interessi ridondato in fase deliberativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149 com. 1, Cod. Civ. art. 2391 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)