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Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014 Ud. (dep. 19/12/2014) Rv. 262361 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria - Danno risarcibile - Liquidazione del cosiddetto "danno funzionale" - Possibilità - Esclusione - Eccezioni.
Stato
decisa il 2014-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262361-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il giudice non può pronunciare, in favore dell'Amministrazione finanziaria costituita parte civile nel processo penale, condanna, anche generica, al risarcimento del cosiddetto "danno funzionale" rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario, in quanto il costo del relativo espletamento è posto in via generale a carico del bilancio statale a prescindere dalla verifica e repressione dei singoli illeciti tributari o penali. (In motivazione la Corte ha precisato che soltanto in casi eccezionali, qualora dalla attività illecita del contribuente derivi un pregiudizio patrimoniale per l'Erario, ulteriore e dimostrato nel suo preciso ammontare rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale, può essere pronunciata condanna a favore dell'Amministrazione finanziaria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)