Sez. L, Sentenza n. 1179 del 01/02/1993 (Rv. 480585 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere | Iscrizione all'albo delle imprese artigiane, emissione di fatture, obbligo di eseguire nuovamente i prodotti non conformi a campione - Configurabilità di un rapporto di lavoro a domicilio - Esclusione - Inidoneità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere
Non costituiscono elementi sintomatici idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973 n. 877 e successive modifiche, l'iscrizione del lavoratore all'albo delle imprese artigiane e l'emissione di fatture, né il fatto che il lavoratore sia tenuto ad eseguire nuovamente i prodotti risultati non conformi al campione, posto che tale obbligo, più che dimostrare l'assunzione del rischio propria del lavoro autonomo, ha una funzione risarcitoria, riscontrabile anche nel normale rapporto di lavoro subordinato a carico del dipendente che non osservi l'obbligo di eseguire la prestazione con diligenza e precisione tecnica.
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Legge 16/12/1980 num. 858 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)