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Sez. L, Sentenza n. 11688 del 09/11/1995 (Rv. 494603 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Nozione - Vincolo di subordinazione - Attenuazione - Continuità sistematica della prestazione - Necessità - Esclusione - Direttive soltanto iniziali - Sufficienza - Iscrizione nell'albo delle imprese artigiane - Efficacia preclusiva - Esclusione - Casi di dubbia qualificazione - Sussistenza del lavoro a domicilio - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494603-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE

La normativa vigente in materia di lavoro a domicilio configura lo stesso come una forma di decentramento produttivo, caratterizzato dal fatto che l'oggetto della prestazione, rilevante non come risultato ("opus") ma come prestazione lavorativa ("opera"), ha funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda; che il vincolo di subordinazione, ancorché essenziale, si atteggia in forma attenuata, per l'inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo dell'impresa e non anche nella sua organizzazione; che non è richiesta la continuità sistematica della prestazione, per le cui modalità di esecuzione è sufficiente per il lavoratore attenersi a direttive impartitegli anche soltanto inizialmente una volta per tutte, in relazione a lavorazioni normalmente semplici e ripetitive; che l'iscrizione del lavoratore nell'albo delle imprese artigiane, escludente nel vecchio regime della legge n. 264 del 1958 la configurabilità del lavoro a domicilio, non ha più in sè siffatto valore decisivo. E nel quadro della delineata riduzione dell'area del lavoro autonomo a vantaggio di quella del lavoro subordinato a domicilio, ai fini di una più adeguata tutela del lavoratore, i casi di dubbia qualificazione giuridica vanno risolti nel senso della sussistenza dello specifico rapporto in questione.

Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)