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Sez. 1, Sentenza n. 17940 del 25/11/2003 (Rv. 568446 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Ulteriori conseguenze pregiudizievoli dopo un primo evento lesivo - Mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto - Decorrenza della prescrizione dall'evento originario- Autonomia degli eventi lesivi - Pluralità dei termini prescrizionali - Affermazione - Fattispecie in tema di esclusione di un soggetto dall'Albo dei concessionari per la riscossione della pubblicità e della sua impossibilità dalla partecipazione a pubbliche gare.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568446-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell'azione risarcitoria, per il danno inerente a queste ultime, decorre dalla loro verificazione solo nel caso in cui le stesse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni (In applicazione di tale principio, in una controversia avente ad oggetto la illegittima cancellazione di un concessionario per la riscossione della pubblicità dall'Albo, la Corte - premesso che il fatto produttivo del danno è costituito dalla giuridica impossibilità, per il soggetto cancellato dall'Albo, di partecipare ad una gara - ha affermato che, in caso di pluralità di gare che si succedono nel tempo, gli eventi dannosi sono plurimi e, pertanto, è diverso il termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, computabile in ragione di ciascuna esclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., DPR 02/10/1972 num. 639 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)