Sez. 3, Sentenza n. 6515 del 02/04/2004 (Rv. 571770 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod.civ. - Decorrenza - Dal verificarsi del fatto produttivo di danno - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito inizia a decorrere dal verificarsi del fatto causativo del danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a meno che non si tratti di illecito permanente (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il crollo di un muro di contenimento fosse dovuto alle abbondanti precipitazioni che avevano comportato il riversamento di liquami esondanti dalle condotte idriche sul muro stesso, considerando irrilevanti, al fine di retrodatare l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, precedenti denunce dei danneggiati relative all'omessa manutenzione della condotta fognaria che correva in prossimità del muro stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)