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Sez. 3, Sentenza n. 14884 del 16/01/2003 Cc. (dep. 31/03/2003) Rv. 224570 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - COSE SEQUESTRATE | Sequestro preventivo - Decreto penale non opposto - Sospensione dell'esecuzione ex art. 463, comma 1 cod. proc. pen. - Restituzione delle cose sequestrate a favore del non opponente - Sussistenza - Fattispecie in materia edilizia.
Stato
decisa il 2003-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224570-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - COSE SEQUESTRATE

In tema di procedimento per decreto, nell'ipotesi prevista dall'art. 463, comma 1 cod. proc. pen., in cui l'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione, la sospensione non può comportare per questi ultimi l'effetto negativo del mantenimento del sequestro preventivo, poiché la non opposizione del decreto di condanna ha determinato la definitiva cessazione dell'attività illecita che la misura cautelare ha inteso impedire (in applicazione di tale principio la Corte, nell'accogliere il ricorso dell'imputato, ha ritenuto che erroneamente il giudice del riesame aveva escluso nei confronti dell'imputato non opponente il dissequestro dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 20 lett. a) L. 47/1985).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 463 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 463 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)