Sez. 1, Sentenza n. 6357 del 12/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998) Rv. 209555 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Natura - Opposizione - Effetti - Poteri del giudice fino all'irrevocabilità - Restituzione di cose sequestrate - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
Il decreto penale di condanna è un provvedimento giurisdizionale assimilabile alla sentenza di condanna, ma che non viene caducato automaticamente con la proposta opposizione, potendo il giudice revocarlo solo nel giudizio conseguente (art. 464, terzo comma cod. proc. pen.). Fino a quando, perciò, il decreto non diventi irrevocabile, perché inutilmente decorso il tempo per proporre opposizione, o perché la stessa viene dichiarata inammissibile, il processo non può considerarsi concluso ed il giudice, davanti al quale esso è pendente, può differentemente concludere il giudizio, anche emettendo autonomi provvedimenti incidentali e accessori, come quello della parziale restituzione delle cose sequestrate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)