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Sez. L, Sentenza n. 5726 del 20/11/1985 (Rv. 442914 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO - IN VIA ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442914-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO - IN VIA ANALOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*

Nell'interpretazione di un contratto collettivo post-corporativo - soggetto per la sua natura privatistica alle norme generali sulla interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. - non può farsi ricorso all'analogia, prevista dall'art. 12, secondo comma, delle Disposizioni sulla legge in generale per la sola norma di legge ed esclusa dal successivo art. 13 per la norma corporativa. (nella specie, la C.S. ha annullato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto la spettanza di aumenti biennali di anzianità in base all'interpretazione analogica dell'art. 18 del C.C.n.L. per gli elettrici del 21 aprile 1970). (V 7519/83, mass n 432114).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 12 com. 2, Preleggi art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)