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Sez. 4, Sentenza n. 8014 del 17/01/2014 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 259282 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione del compenso al difensore - Provvedimento del giudice - Rimedio previsto - Opposizione - Erronea impugnazione con ricorso per cassazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259282-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di liquidazione delle spettanze professionali al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto del giudice va riqualificato quale opposizione e trasmesso all'ufficio giudiziario che procede, competente per l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002. (Fattispecie in tema di richiesta di liquidazione presentata dal difensore d'ufficio di imputato irreperibile).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)