Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220221 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Impugnazione proposta mediante l'utilizzazione di mezzo diverso da quello prescritto - Giudice che ha ricevuto l'atto - Verifica della impugnabilità oggettiva del provvedimento e della "voluntas impugnationis" - Necessità - Esito positivo dell'accertamento - Conseguente obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Conf. SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, De Palma, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)