Sez. 2, Sentenza n. 5119 del 26/05/1999 (Rv. 526699 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Ricorso per Cassazione proposto da persona giuridica in persona del legale rappresentante pro tempore - Mancata indicazione del nome del rappresentante in questione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Avvenuta autenticazione della firma, ad opera del difensore - procuratore - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI
L'impossibilità di identificare il nome di chi, in rappresentanza di una persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, impedendo il controllo sulla legittimità dell'esercizio dello "ius postulandi", determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; né a diversa soluzione può condurre l'esistenza, nella procura medesima, dell'autenticazione, da parte del difensore - procuratore, della firma non riconoscibile di chi ha conferito il mandato, in quanto un tal potere di identificazione concerne solo l'identità fisica, ma non anche l'eventuale qualifica del sottoscrittore, e quindi lascia indeterminato il necessario collegamento tra la detta persona fisica e la persona titolare del potere di rappresentanza dell'ente che agisce in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)