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Sez. 3, Sentenza n. 8522 del 14/07/1992 (Rv. 478174 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere | Ricorso per Cassazione proposto da persona giuridica in persona dei legali rappresentanti "pro tempore" - Mancata indicazione dei nomi di detti rappresentanti - Illeggibilità delle sottoscrizioni apposte sulla procura a margine - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1992-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478174-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere

È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da una persona giuridica in persona dei legali rappresentati "pro tempore" senza che nell'intestazione o nel contesto del ricorso siano indicati i nomi dei detti rappresentati e le sottoscrizioni apposte sulla procura speciale a margine risultino illeggibili, non essendo idonea l'autenticazione di dette sottoscrizioni da parte del difensore ad individuare la qualifica dei sottoscrittori lasciando indeterminato il necessario collegamento fra le dette persone fisiche e la persona titolare del potere di rappresentanza dell'ente che agisce in giudizio, impedendo perciò il controllo sulla legittimità dell'esercizio dello "ius postulandi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)