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Sez. 3, Sentenza n. 356 del 04/02/1969 (Rv. 338367 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA - TERMINE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALLA PROVA - PROVA CONTRARIA INDIRETTA - APPLICABILITA- PRONUNCIA DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338367-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIONE - MODO DI DEDUZIONE - PROVA CONTRARIA - TERMINE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALLA PROVA - PROVA CONTRARIA INDIRETTA - APPLICABILITA- PRONUNCIA DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La parte contro la quale e proposta la prova testimoniale qualora, in Mancanza di un termine perentorio all'uopo concesso dal giudice istruttore, non provveda ad indicare nella prima risposta le persone che intenda far esaminare e a formulare, a sua volta, per articoli separati, i fatti sui quali le stesse devono essere sentite, decade dal diritto di chiedere la prova testimoniale, anche nell'ipotesi di C d prova contraria indiretta, senza che occorra al riguardo un'apposita pronuncia del giudice. (V. 2630-68, massima n. 335138 1629-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)