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Sez. 1, Sentenza n. 105 del 13/01/1972 (Rv. 355818 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - PROVA CONTRARIA - ONERE DI INDICAZIONE NELLA PRIMA RISPOSTA DELLE PERSONE DA FAR ESCUTERE E DEI RELATIVI CAPITOLI - INOSSERVANZA - DECADENZA DALLA PROVA.*
Stato
decisa il 1972-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355818-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - PROVA CONTRARIA - ONERE DI INDICAZIONE NELLA PRIMA RISPOSTA DELLE PERSONE DA FAR ESCUTERE E DEI RELATIVI CAPITOLI - INOSSERVANZA - DECADENZA DALLA PROVA.*

In Mancanza di un termine perentorio all'uopo concesso dal giudice istruttore, la parte che non provveda ad indicare nella prima risposta le persone che intende far esaminare ed a formulare, per articoli separati, i fatti sui quali le stesse devono essere sentite, decade dal diritto di chiedere la prova testimoniale contraria, diretta o indiretta che sia. (Conf 356'69, mass n 338367).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)