Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 23/02/1982 (Rv. 419009 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - RIMBORSO IVA - TERMINE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - RIMBORSO IVA - TERMINE.*
Poiché l'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 stabilisce che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve avvenire al momento della stipulazione del contratto, nel caso di compravendita l'alienante ha diritto di pretendere in tale momento (ovvero nel tempo in cui si realizzi l'effetto traslativo del contratto) il "rimborso" del tributo dalla controparte, senza che rilevi il non ancora avvenuto rilascio della fattura (per il quale la legge riconosce al cedente un termine dilatorio di trenta giorni), né il non avvenuto pagamento del tributo, essendo il termine "rivalsa" adoperato in senso tecnico - tributario (e, cioè, anche come acconto) e non nella corrente accezione di "rimborso" o "restituzione" di una somma già versata.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)