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Sez. 2, Sentenza n. 6405 del 22/03/2006 (Rv. 588958 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Soggetto passivo dell'obbligo tributario - Azione di rivalsa nei confronti di un terzo - Presupposto - Integrale pagamento dell'imposta - Fattispecie in tema di INVIM.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588958-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Solo il pagamento integrale dell'imposta richiesta dall'amministrazione finanziaria giustifica, da parte del soggetto passivo dell'imposizione che sostenga di aver diritto alla restituzione da parte di terzi di quanto erogato all'amministrazione finanziaria, la proposizione di una immediata domanda di rivalsa nei confronti del soggetto dal quale ritiene di dover essere tenuto indenne, mentre il contribuente non ha diritto alla rivalsa per il pagamento eseguito parzialmente e provvisoriamente, in pendenza del contenzioso tributario e al solo fine di evitare l'esecuzione. (Nel caso di specie, la società cessionaria di un immobile oggetto di un accertamento in rettifica, con il quale le era stato chiesto di versare una maggior somma a titolo di INVIM decennale, aveva contestualmente proposto ricorso alla competente Commissione tributaria, opponendosi all'accertamento, e agito in rivalsa verso la società cedente chiedendone la condanna al pagamento della maggior somma richiestale dall'amministrazione finanziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)