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Sez. 1, Sentenza n. 4334 del 22/04/1991 (Rv. 471782 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (posteriori alla riforma del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Base imponibile - In genere | Redditi dell'attività di agente di assicurazione - Assoggettamento a tributo - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471782-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (posteriori alla riforma del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Base imponibile - In genere

I redditi dell'attività dell'agente di assicurazione vanno considerati redditi di impresa, ai fini dell'assoggettamento all'imposta locale sui redditi - ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in relazione all'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980 ed anche alla luce dei principi fissati dalla medesima corte con la sentenza n. 87 del 1986), ed ora in relazione all'art. 115 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - quando nello svolgimento della suddetta attività l'agente si avvalga di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, ancorché si tratti di piccolo imprenditore, potendo, solo in mancanza di tale organizzazione, considerarsi redditi di lavoro autonomo, come tali non tassabili ai fini dell'ILOR.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)