Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 06/05/1996 (Rv. 497429 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi derivanti dall'attività professionale di radiologo - Assoggettabilità all'imposta.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
I redditi dell'attività del professionista radiologo vanno considerati redditi di impresa ai fini dell'assoggettamento all'imposta locale sui redditi - ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in relazione all'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 N. 599 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980 ed anche alla luce dei principi fissati dalla medesima corte con la sentenza n. 87 del 1986) - quando nello svolgimento della suddetta attività il radiologo si avvalga di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, ancorché si tratti di piccolo imprenditore, potendo, solo in mancanza di tale organizzazione, considerarsi redditi di lavoro autonomo, come tali non tassabili ai fini dell'I.L.O.R..
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)