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Sez. 1, Sentenza n. 1371 del 01/03/1996 Cc. (dep. 03/04/1996) Rv. 204193 - 01

Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni | Indicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali - Successiva modifica - Avviso al difensore da parte dello stesso perito - Necessità - Applicazione in tema di procedimento di sorveglianza.
Stato
decisa il 1996-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204193-01

Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni

L'indicazione, da parte del perito, ai sensi dell'art. 229, comma primo, cod. proc. pen., del giorno, dell'ora e del luogo in cui inizierà le operazioni peritali costituisce una garanzia tassativamente prevista, onde, qualora intervengano variazioni rispetto alla detta indicazione, il perito è tenuto a darne comunicazione anche al difensore, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui al comma secondo del citato art. 229 cod. proc. pen., il quale, nel prevedere la semplice comunicazione, senza formalità, alle parti presenti, si riferisce alla eventuale "continuazione" delle operazioni già iniziate e non può, quindi, trovare applicazione in caso di modifica unilateralmente decisa dal perito non nel corso delle operazioni ed in presenza, almeno virtuale, delle parti, ma prima che le operazioni stesse abbiano inizio (principio affermato con riferimento a perizia disposta in sede di procedimento di sorveglianza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 229, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)