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Sez. 1, Sentenza n. 393 del 26/01/1985 (Rv. 438603 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITI DI CAPITALE) - ANTICIPAZIONE IN DENARO DEI SOCI AD UNA SOCIETÀ PER AZIONI - PRESUNZIONE DI FINANZIAMENTO A TITOLO ONEROSO.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438603-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITI DI CAPITALE) - ANTICIPAZIONE IN DENARO DEI SOCI AD UNA SOCIETÀ PER AZIONI - PRESUNZIONE DI FINANZIAMENTO A TITOLO ONEROSO.*

Al fine dell'assoggettamento di una società per azioni, a titolo di rivalsa, all'imposta di ricchezza mobile di categoria a, le anticipazioni in denaro dei soci, in favore della società medesima, devono presumersi finanziamenti a titolo oneroso, produttivi di reddito di capitale, ai sensi e nel vigore dell'art. 86 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, e, pertanto, non possono essere qualificate come conferimenti diretti ad aumento di capitale, ove la suddetta presunzione non sia vinta da idonea prova contraria da parte della contribuente. (V 174/82, mass n 417857; (V 2789/80, mass n 406555; (V 3706/78, mass n 393221).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)