Sez. 1, Sentenza n. 174 del 13/01/1982 (Rv. 417857 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITI DI CAPITALI) - INTERESSI SU FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI IN FAVORE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA COME SOGGETTO TASSABILE IN VIA DI RIVALSA - FONDAMENTO SULLA PRESUNZIONE EX ART. 86, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITI DI CAPITALI) - INTERESSI SU FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI IN FAVORE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI - ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA COME SOGGETTO TASSABILE IN VIA DI RIVALSA - FONDAMENTO SULLA PRESUNZIONE EX ART. 86, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - SUSSISTENZA.*
In materia di imposta di ricchezza mobile cat. A per interessi su finanziamenti effettuati dai soci in favore di una società per azioni, il relativo accertamento nei confronti di quest'ultima, come soggetto tassabile in via di rivalsa ex art. 127, terzo comma, lett. B), del d.P.R. n. 645 del 1958, può ben fondarsi, ai sensi degli artt. 14 e 31 e seguenti di detto decreto, anche sulla presunzione di cui al secondo comma del successivo art. 86, poiché l'art. 127 citato non pone distinzioni al riguardo e gli interessi in questione, una volta accertati sulla base dell'indicata presunzione nei confronti del sostituto d'imposta, sono da definire come interessi dovuti, almeno ai fini tributari, nei riguardi del medesimo, che è il soggetto passivo del rapporto d'imposta e che potrà, quindi, esercitare la facoltà di rivalsa a carico del reddituario. (V 260/81, mass n 410673).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 14, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 31, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)