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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14719 del 11/06/2013 (Rv. 627169 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Configurabilità nel contenzioso tributario - Condizioni - Precedente sentenza riferita ad un diverso periodo d'imposta - Esclusione del presupposto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627169-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI

Nel contenzioso tributario, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo; ne consegue che - posto che, ex art. 7 TUIR, l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma - non è configurabile il detto motivo di revocazione allorché il precedente giudicato si riferisca ad un'annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo d'imposta considerato nella impugnata sentenza.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, assumendo che la questione controversa si riferiva a crediti di imposta relativi a diverse annualità, di cui in un caso era stato negato il rimborso e nell'altro era stato preteso il recupero).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 quinquies, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)