Sez. 5, Sentenza n. 14714 del 21/11/2001 (Rv. 550460 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Motivi di revocazione - Contrasto di giudicati - Configurabilità - Condizioni - Precedente sentenza riferita ad un diverso periodo d'imposta - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Nel contenzioso tributario, ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che l'oggetto del secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo, ovvero che in quest'ultimo sia stato definitivamente compiuto un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo; ne consegue che - posto che, "ex" art. 7 TUIR, l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma - non è configurabile il detto motivo di revocazione allorché il precedente giudicato si riferisca ad un'annualità di imposta sui redditi diversa dal periodo d'imposta considerato nella impugnata sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)