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Sez. 2, Sentenza n. 1092 del 10/04/1972 (Rv. 357496 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI -DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357496-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI -DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - CONDIZIONI.*

Il diritto a pensione d'invalidita va riconosciuto anche nel caso che il grado richiesto d'invalidita venga accertato come raggiunto nella fase giudiziale, sempre che esso consegna all'aggravarsi dell'originario processo patologico a suo tempo denunziato. (Conf 1784'70, mass n 347749; V 460'70, mass n 345459).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)