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Sez. 2, Sentenza n. 460 del 25/02/1970 (Rv. 345459 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - IN CORSO DI CAUSA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345459-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - IN CORSO DI CAUSA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

Ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatologico delle infermita denunciate nella domanda di pensionamento, ove si sia verificato un aggravamento della sindrome morbosa denunciata, tale da condurre l'assicurato all'incapacita di guadagno ai sensi dell'art 10 del RDL n 636 del 14 4 1939, il giudice, in base al principio che le condizioni dell'Azione e sufficiente sussistano al momento della decisione, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto dell'aggravamento, deriva dall'incapacita di guadagno. Cosicche, se il grado d'invalidita pensionabile viene a verificarsi o ad essere accertato solo nelle more del procedimento giudiziario, la pensione decorrera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate, perche da quel momento si e costituito lo stato di incapacita di guadagno, senza che la assicurata debba presentare una nuova domanda di pensionamento in via amministrativa.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)